Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 1988
1. Ai sensi del presente regolamento per seminativi si intendono i seminativi enumerati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato della decisione 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui al punto D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato. 2. Nel caso di consociazione tra coltivazioni per seminativi e coltivazioni permanenti, la superficie agricola utilizzata è ripartita tra le produzioni vegetali, proporzionalmente all'utilizzazione del suolo da parte di queste e, se le superfici utilizzate come seminativi costituiscono almeno il 50 %, possono essere oggetto di ritiro delle terre dalla produzione, a condizione che le capacità di produzione delle coltivazioni permanenti non aumentino.
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