Art. 17

Art. 17

In vigore dal 29 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 100.
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