Art. 15

Art. 15

In vigore dal 29 apr 1988
1. Gli Stati membri sanzionano, almeno finanziariamente, il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore. In caso di irregolarità gravi, gli Stati membri stabiliscono l'importo delle sanzioni finanziarie da infliggere, che equivarrà almeno all'importo dell'aiuto indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del lasso di tempo intercorso tra il pagamento dell'aiuto ed il rimborso da parte del beneficiario. All'occorrenza, gli Stati membri fissano ogni anno il tasso d'interesse da applicare per il calcolo. 2. L'importo dell'aiuto recuperato è versato agli organismi o ai servizi pagatori e da questi detratto dalle spese finanziato dal Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario. 3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme versate sono a carico della Comunità, proporzionalmente al finanziamento comunitario.
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