Art. 14

Art. 14

In vigore dal 29 apr 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che gli impegni siano rispettati dai beneficiari. 2. Gli Stati membri controllano ogni anno un campione rappresentativo delle aziende beneficiarie, tenendo conto in particolare della ripartizione geografica delle superfici interessate; tale campione non può essere inferiore al 5 %. In caso di irregolarità importanti, che riguardino il 5 % e oltre delle domande di aiuto controllate, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. 3. I controlli di cui al paragrafo 2 comprendono almeno: - una verifica di tutti gli elementi dell'impegno del beneficiario e dei documenti giustificativi, - un controllo in loco, per ispezionare le superfici ritirate dalla produzione e la corrispondenza tra le indicazioni fornite nella domanda di aiuto e la situazione reale, - una verifica documentale e controlli in loco per accertare il rispetto delle condizioni di cui agli , in caso di impiego della superficie ritirata dalla produzione come pascolo per un allevamento estensivo o per la produzione di lenticchie, ceci e vecce. In base ai controlli così effettuati viene elaborato un rapporto particolareggiato sull'adempimento degli impegni.
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