Art. 11
In vigore dal 29 apr 1988
In caso di utilizzazione delle superfici ritirate dalla produzione come pascoli, per un allevamento estensivo o per la produzione di lenticchie, ceci e vecce, si applica all'aiuto un tasso di riduzione compreso tra il 40 e il 60 %, per tener conto dei redditi derivanti da tali utilizzazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1272:oj#art-11