Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 apr 1988
Fino all'introduzione del modello di certificato di origine di cui all' e comunque non oltre il 1o gennaio 1989 e limitamente ai prodotti esportati prima dell'introduzione del certificato di origine, la prova del pagamento della tassa di esportazione è fornita mediante qualsiasi documento doganale di esportazione che contenga gli elementi necessari per l'indentificazione delle merci, l'indicazione dell'importo della tassa riscossa per tonnellata, la dicitura « Tassa speciale all'esportazione applicvata » e la data del pagamento della tassa, autenticati dalla firma e dal timbro di uno degli organismi elencati nell'allegato del presente regolamento.
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