Art. 3
In vigore dal 29 apr 1988
Per i prodotti da importare col beneficio della riduzione del prelievo di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, la domanda di titolo di importazione ed il titolo stesso recano:
a) nella casella 12, la dicitura « Importazione a prelievo ridotto - regolamento (CEE) n. 1058/88 »;
b) nella casella 14, il nome del paese di cui è originario il prodotto.
Il titolo obbliga ad importare da quest'ultimo paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1193:oj#art-3