Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1988
L'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40, fissato dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1058/88, è dedotto dal prelievo applicabile all'importazione in questione nello Stato membro di cui trattasi. Il prelievo viene previamente corretto se del caso, applicando il coefficiente monetario, l'importo compensativo monetario ed eventualmente l'importo compensativo adesione in vigore nello Stato membro alla stessa data.
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