Art. 7

Art. 7

In vigore dal 21 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 9. ALLEGATO II ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - JUNTA NACIONAL DE CARNES per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', lettera a). - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION per le carni originarie dell'Australia, conformi alla definizione di cui all', lettera b). - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', lettera c). - SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA) per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all', lettera d). - NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all', lettera e).
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