Art. 7
In vigore dal 20 apr 1988
Prima di avviare la procedura di sospensione, riduzione o soppressione del contributo di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione:
- ne informa lo Stato membro sul cui territorio il progetto deve essere realizzato, affinché prenda posizione in merito;
- consulta l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi;
- invita il beneficiario o i beneficiari ad esprimere, tramite l'autorità o l'organismo competente, i motivi per cui non hanno rispettato le condizioni previste.
II Funzione dell'organismo intermediario per il pagamento Articolo 8
1. Quando la Commissione ha constatato che le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte, versa la sovvenzione o una frazione di essa, in caso di più versamenti, a favore del beneficiario, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86.
2. L'organismo intermediario versa immediatamente la sovvenzione al beneficiario e ne fornisce la prova alla Commissione entro i 15 giorni successivi al versamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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