Art. 5

Art. 5

In vigore dal 20 apr 1988
Per procedere ad un controllo efficace dell'esecuzione del progetto, l'autorità competente trasmette alla Commissione, dietro sua richiesta ed entro un termine che essa può fissare, ogni documento giustificativo o la copia certificata conforme, di cui all'articolo 1, oppure qualsiasi altro documento atto a stabilire che sono soddisfatte le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per ciascun progetto.
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