Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 apr 1988
Una volta ultimato un progetto o durante la sua realizzazione, se la decisione della Commissione prevede il pagamento in più versamenti conformemente all'articolo 43, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, l'autorità competente trasmette alla Commissione una domanda di pagamento che consenta di constatare che sono soddisfatte le condizioni per il pagamento. Le domande di pagamento comprendono un certificato e un elenco dei documenti giustificativi. Esse devono essere presentate in duplice esemplare e devono contenere i dati e i documenti menzionati in allegato.
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