Art. 2
In vigore dal 19 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
(5) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.
Storico versioni
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