Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7. (5) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1060:oj#art-2