Art. 7

Art. 7

In vigore dal 18 apr 1988
1. Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2144/87 e le merci in questione hanno formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, la persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione è la persona in nome della quale è stata effettuata la dichiarazione medesima. Tuttavia qualora la dichiarazione sia stata fatta in nome altrui da una persona che non possiede un mandato a tal fine, questa persona è tenuta ad adempiere da sola all'obbligo doganale. Inoltre l', paragrafo 1, secondo comma, lettera a) del presente regolamento sono applicabili, mutatis mutandis, per determinare, se del caso, le persone tenute solidalmente, con la persona di cui al primo comma del presente paragrafo, all'adempimento dell'obbligazione doganale. 2. Qualora per la merce in questione non sia stata effettuata una dichiarazione di esportazione, la persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è la persona che ha fatto uscire irregolarmente la merce dal territorio doganale della Comunità. Conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri, sono ugualmente tenute all'adempimento dell'obbligazione doganale, a titolo solidale: a) le persone che hanno partecipato all'uscita irregolare; b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per tale uscita irregolare.
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