Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 apr 1988
1. Quando un'obbligazione doganale sorge ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) o lettera f) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all'adempimento di tale obbligazione è quella in nome della quale è stata effettuata la dichiarazione o qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici. Tuttavia: a) qualora, conformemente all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3632/85, la persona che ha presentato in proprio nome la dichiarazione o qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici abbia dichiarato di agire per conto di terzi, anche quest'ultima è tenuta, a titolo solidale, all'adempimento dell'obbligazione doganale, sempre che venga accertato, conformemente alle disposizioni applicabili negli Stati membri, ch'essa ha realmente dato mandato alla persona che ha presentato la dichiarazione o qualsiasi altro avente gli stessi effetti giuridici ad agire in tal modo; b) qualora la dichiarazione in dogana sia stata effettuata in nome di terzi da una persona che non possiede un mandato a tal fine, questa persona è la sola tenuta all'adempimento della obbligazione doganale. 2. Qualora, conformemente alle disposizioni vigenti, le autorità doganali autorizzino l'immissione in libera pratica di una merce precedentemente soggetta a d un altro regime doganale senza esigere la presntazione di una dichiarazione scritta, la persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale sorta da tale situazione è la persona che, al momento in cui si effettua l'immissione in libera pratica, deve adempiere gli obblighi relativi al regime doganale in questione. Il primo comma è d'applicazione, se necessario, ai prodotti derivanti dalla trasformazione della merce considerata e ai rottami e residui risultanti dalla distruzione della medesima.
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