Art. 12

Art. 12

In vigore dal 18 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente G. STOLTENBERG (1) GU n. C 340 del 28. 12. 1982, pag. 5. (2) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 24 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 211 dell'8. 8. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15. (5) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19. (7) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1.
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