Art. 11

Art. 11

In vigore dal 18 apr 1988
1. Il comitato per la regolamentazione doganale generale istituito all'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento e presentato dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di uno Stato membro. 2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE.
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