Art. 1
In vigore dal 18 apr 1988
1. Il presente regolamento determina le persone tenute all'adempimento di un'obbligazione doganale.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) persona:
- una persona fisica,
- una persona giuridica,
- oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone aventi capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;
b) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale alla importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette ai dazi medesimi:
c) dazi all'importazione: tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regime specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
d) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previsti nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regime specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
d) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previsti nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli.
TITOLO I
Persone tenute all'adempimento dell'obbligazione doganale all'importazione
Storico versioni
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