Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) Parere reso l'11 marzo 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
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