Art. 2
Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:
In vigore dal 18 apr 1988
a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione e che prevedono il documento da usare a tale scopo;
b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento di cui alla lettera a),
sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
Storico versioni
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