Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 apr 1988
1. Per operazioni di immissione in libera pratica nella Comunità per uve secche diverse dalle uve dette « di Corinto », delle sottovoci 0804 BI e BII della tariffa doganale comune, effettuate nel periodo dal 28 ottobre 1982 al 31 agosto 1985 e che hanno dato luogo al versamento della tassa di compensazione fissata dal regolamento (CEE) n. 2742/82, gli organismi designati dagli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1430/79, rimborsano agli operatori, su loro richiesta, la differenza tra: a) l'importo della tassa di compensazione riscosso in applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/82 e delle sue eventuali modifiche, b) e l'importo che risulta dalla differenza tra il prezzo minimo fissato all', paragrafo 1 del suddetto regolamento e il prezzo all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica. 2. Per determinare l'importo del rimborso, gli organismi designati dagli Stati membri prendono in considerazione il prezzo minimo e i coefficienti fissati all', paragrafo 1 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2742/82, nel testo successivamente modificato, e il tasso rappresentativo applicabile al momento dell'immissione in libera pratica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:994:oj#art-1