Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 1988
Per la campagna 1987/1988 - in deroga all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88 - i produttori soggetti alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, che abbiano presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (6), calcolano conformemente all'articolo 8 i quantitativi che devono consegnare alla distillazione e li comunicano entro il 30 aprile 1988 all'organismo d'intervento od a qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro interessato.
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