Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 apr 1988
Per il 1988 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato, senza pregiudizio delle catture già autorizzate dal regolamento (CEE) n. 3806/87 per lo stesso periodo.
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