Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 apr 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO 1. Azione n. (1): 702-709/87. 2. Programma: 1987. 3. Beneficiario: Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Holland. 4. Rappresentante del beneficiario (2): vedi Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 103 del 16 aprile 1987. 5. Luogo o paese di destinazione: Repubblica Dominicana, Colombia, Perù, Guatemala, Somalia, Costa d'Avorio, Tanzania. 6. Prodotto da mobilitare: fiocchi d'avena. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): Vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 9). 8. Quantitativo globale: 793 t (1 367 t di cereali). 9. Numero dei lotti: 1 (in 8 parti: I - 150 t; II - 350 t; III - 50 t; IV - 72 t; V - 100 t; VI - 24 t; VII - 15 t; VIII - 32 t). 10. Condizionamento e marcatura (4): vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 3): iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza): (in contenitori di 20 piedi " FCL/LCL shipper's count-load stowage ") (7) I. 150 t: " ACCIÓN No 702/87 / COPOS DE AVENA / REPÚBLICA DOMINICANA / CÁRITAS NEERLÁNDICA / 70323 / SANTO DOMIGO / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA " II. 350 t: " ACCIÓN No 703/87 / COPOS DE AVENA / COLOMBIA / CÁRITAS NEERLÁNDICA / 70325 / BOGOTÁ VÍA SANTA MARÍA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA " III. 50 t: " ACCIÓN No 704/87 / COPOS DE AVENA / PERÚ / AATM / 71738 / AREQUIPA VÍA PUERTO MATARANI / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA " IV. 72 t: " ACCIÓN No 705/87 / COPOS DE AVENA / GUATEMALA / CAM / 72011 / SAN PEDRO DE CARCHA VÍA SANTO TOMAS DE CASTILLA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA " V. 100 t: " ACCIÓN No 706/87 / COPOS DE AVENA / PERÚ / DKW / 72318 / LIMA VÍA CALLAO / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA " VI. 24 t: " ACTION No 707/87 / ROLLED OATS / SOMALIA / CARITAS ITALIANA / 70628 / MOGADISHU / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY " VII. 15 t: " ACTION No 708/87 / FLOCONS D'AVOINE / CÔTE D'IVOIRE / AATM / 71754 / ABIDJAN / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE " VIII. 32 t: " ACTION No 709/87 / ROLLED OATS / TANZANIA / DKW / 72317 / TUNDURU VIA MIWARA / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ". 11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: - 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1o al 20 maggio 1988. 18. Data limite per la fornitura: - 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 19 aprile 1988, ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 3 maggio 1988, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 31 maggio 1988; c) data limite per la fornitura: - 22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): Restituzione applicabile il 23 marzo 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 532/88 (GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 74). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occore indicare il tenore del cesio 134 e 137. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti: - certificato fitosanitario, - certificato di origine. Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: M. de Keizer and Schuetz BV Postbus 1438 Blaak 16 NL-3000 Rotterdam (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola. (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32 - 236 10 97 - 235 01 30 - 236 20 05 (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (7) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.
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