Art. 3
In vigore dal 29 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1988.
Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 39.
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(5) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
(6) GU n. L 349 dell'11. 12. 1986, pag. 10.
Storico versioni
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