Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27. (4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
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