Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.
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