Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 mar 1988
In deroga al disposto dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, nel secondo trimestre del 1988 gli Stati membri procedono al rilascio di titoli d'importazione relativi ai prodotti di cui alle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata entro un massimale di 3,068 t in peso equivalente carcassa.
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