Art. 1 · All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2330/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2330/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 29 mar 1988
" 1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (*), la restituzione all'esportazione versata all'operatore, o eventualmente il prelievo riscosso all'esportazione, corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto che stabilisce le condizioni relative ad un'operazione di aiuto alimentare (rubrica n. 25). Nel caso di una fornitura al porto d'imbarco, non si applica il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87. (*) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. " Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A richiesta degli interessati, esso è applicabile a decorrere dal 2 agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15. (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (6) GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1. (7) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (8) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31. (9) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (10) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8. (11) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (12) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56. (13) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
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