Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 mar 1988
Per la campagna 1988, i prezzi di riferimento per l'uva da tavola (NC 0806 10 15 19), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: dal 21 luglio al 31 agosto: 51,13 settembre e ottobre: 48,45 novembre (dal 1o al 20): 44,20 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
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