Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 mar 1988
Per la campagna 1988, i prezzi di riferimento delle albicocche (NC 0809 10 00), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: giugno (dal 1o al 10): 106,26 (dall'11 al 20): 93,00 (dal 21 al 30): 82,07 luglio: 73,15 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:828:oj#art-1