Art. 1
In vigore dal 29 mar 1988
Per la campagna 1988, i prezzi di riferimento delle albicocche (NC 0809 10 00), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:
giugno (dal 1o al 10): 106,26 (dall'11 al 20): 93,00 (dal 21 al 30): 82,07 luglio: 73,15 Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.
Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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