Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
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