Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:
In vigore dal 29 mar 1988
1) il testo dell', paragrafo 1, lettera d), secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Tuttavia, nelle zone svantaggiate stabilite conformemente agli della direttiva 75/268/CEE, il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e la Repubblica portoghese, per tutto il suo territorio, sono autorizzati ad accettare i piani di miglioramento che, durante i primi quattro anni della presente azione comune e, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, durante i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla attuazione, in questi due Stati membri, delle misure di cui al titolo I, siano stati presentati da aziende che non soddisfano le condizioni di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di un'unità di lavoro umano e gli investimenti previsti non superino 25 000 ECU »;
2) all', paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
« Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 alle aziende agricole a carattere familiare »;
3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
« 4. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate in virtù del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti nel settore della suinicoltura che abbiano per effetto di potenziarne la capacità, sono limitati, per quanto riguarda le domande presentate prima del 1o gennaio 1987, agli investimenti che consentano di raggiungere cinquecento posti per suini
da ingrasso per azienda e, per quanto riguarda le domande presentate tra il 1o gennaio 1987 e il 31 marzo 1988, agli investimenti che consentano di raggiungere quattrocento posti.
Per quanto concerne le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 ed anteriormente al 1o gennaio 1991, il numero di posti per suini che può essere raggiunto e che può formare oggetto dell'aiuto di cui al paragrafo 1, è fissato a trecento posti per azienda. Gli aiuti sono inoltre concessi solo a condizione che il numero totale di posti per suini esistente dopo la realizzazione dell'investimento non superi ottocento posti per azienda.
Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1990 il regime applicabile alle domande presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991.
In assenza di una decisione del Consiglio a tale data, la concessione degli aiuti per gli investimenti che produca un aumento della capacità della produzione suina è sospesa.
Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda »;
4) il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:
« Tuttavia, in Spagna, in Grecia, in Irlanda, in Italia e in Portogallo, sino al 31 dicembre 1989, per quanto riguarda gli investimenti previsti da piani di miglioramento presentati entro tale data, il valore massimo dell'aiuto di cui al secondo comma è maggiorato in misura corrispondente al 10 % dell'importo degli investimenti ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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