Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE ALLEGATO Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi in % ex 3920 10 11 ex 3920 10 19 Fogli di un copolimero di etilene e di acrilati di metile, di spessore non superiore a 0,05 mm, per la fabbricazione di guanti monouso adoperati nel campo sanitario (a) 0 (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene mediante l'applicazione delle disposizini comunitarie in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:885:oj#art-2