Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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