Art. 1
In vigore dal 28 mar 1988
1. La riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a Dieci in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ai prodotti seguenti, importati dalla Spagna e dal Portogallo, è totalmente sospesa dal momento in cui tali dazi raggiungono il livello di 2 % o meno:
- i prodotti dell'allegato II del trattato, oggetto del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/86 (2);
- i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.
2. Il paragrafo 1 si applica " mutatis mutandis " ai dazi doganali specifici che non superano il 2 % ad valorem.
Storico versioni
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