Art. 2
In vigore dal 28 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1988.
Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:818:oj#art-2