Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 mar 1988
Dal 1o aprile al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Iugoslavia: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 01.0240 ex 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente) muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione, esclusi i prodotti della sottovoce 8544 30 10
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