Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 mar 1988
1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, per quanto di ragione, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4). 2. La Commissione fissa l'importo di cui è ridotto l'elemento mobile del prelievo al più tardi il decimo giorno del mese che precede il trimestre durante il quale l'importo è di applicazione.
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