Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 266 del 6. 10. 1984, pag. 12. (4) GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 16. (5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5. (6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.
Storico versioni

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