Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (4) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 27. (5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.
Storico versioni

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