Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 mar 1988
1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate: ex 0706 10 00 Carote e navoni: 09.1403 Carote: 2 625 6,1 dal 1o aprile al 15 maggio 1988 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: 09.1405 ex 0709 30 00 Melanzane: 315 5,8 dal 1o ottobre al 30 novembre 1988 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio dei contingenti, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al suo fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile dei contingenti. 3. I prelievi effettuati in conformità del paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:884:oj#art-1