Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 mar 1988
Ai fini della loro dichiarazione a norma del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione (3), le spese di intervento relative ai cereali, al burro ed alle carni bovine giacenti all'ammasso pubblico vanno determinate considerando gli importi del deprezzamento di cui all'articlo 1 alla stregua di un'operazione materiale del mese di marzo 1988, eccezion fatta per i prodotti conferiti all'ammasso in conformità del regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio (4).
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