Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mar 1988
Per i cereali, il burro e le carni bovine è deciso un deprezzamento a norma dell'articolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78. Gli importi del deprezzamento da applicare ai vari prodotti sono i seguenti: Frumento tenero panificabile: 72 Ecu/t, Frumento tenero non panificabile: 72 Ecu/t, Orzo: 72 Ecu/t, Segala: 72 Ecu/t, Frumento duro: 110 Ecu/t, Granturco: 72 Ecu/t, Sorgo: 72 Ecu/t, Burro: 368 Ecu/t, Carni bovine in carcassa: 202 Ecu/t, Carni bovine disossate: 305 Ecu/t.
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