Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 mar 1988
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. L'articolo 24, paragrafo 6 figurante all', punto 1 della presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1988. Per il comitato misto Il Presidente E. BENEDIKTSSON
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