Art. 1 · Il protocollo n. 3 è modificato nel modo seguente:

Art. 1

Il protocollo n. 3 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 21 mar 1988
1) All', paragrafo 1, all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 26 sono soppresse le parole « il Portogallo ». 2) All', paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1 e 2, le parole « sei paesi » sono sostituite da « cinque paesi ». 3) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 5, terzo comma è sostituito dal testo seguente: « I certificati EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti: "délivré a posteriori", "udstedt efterfoelgende", "nachtraeglich ausgestellt", "ekdothén ek ton ystéron", "issued retrospectively", "expedido a posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "emitido a posteriori", "annettu jaelkikaeteen", "utgefid eftir a", "utstedt senere", "utfaerdar i efterhand". » 4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente: « 6. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato EUR 1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti: "duplicata", "duplicaat", "Duplikat", "antígrafo", "duplicado", "duplicato", "duplicate", "segunda via", "kaksoiskappale", "eftirrit". » 5) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: « 7. Nei casi di cui al paragrafo 6, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR 1 reca una delle menzioni seguenti: "Procédure simplifiée", "Fonrenklet procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "aploystevméni diadikasía ", "Simplified procedure", "Procedimiento simplificado", "Procedura semplificata", "Vereenvoudigde procedure", "Procedimento simplificado", "Yksinkertaistettu menettely", "Einfoeldud afgreidsla", "Forenklet prosedyre", "Foerenklad procedur". » 6) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: « 6. a) Il paragrafo 1, lettera a) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti contemplati dalle fatture redatte in Spagna nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. b) Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 relative all'apposizione della sigla "ES" si applicano, mutatis mutandis, alle fatture redatte nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1. » 7) Gli articoli seguenti sono inseriti: « Articolo 25 Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative ai prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla, si applica mutatis mthtandis il presente protopsollo pson riseroa delle psondizioni partipsolari psthi agli artipsoli da 25 vis a 25 qthinqthies. Artipsolo 25 vis Nell'espressione "Psomthnit6)0 thtilizzata nel presente protopsollo non rientrano le Isole Psanarie n1Psethta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Psomthnit6)0, non rientrano i prodotti originari delle Isole Psanarie o di Psethta di Melilla. Artipsolo 25 ter 1. I paragrafi segthenti sono applipsavili in sostitthzione degli artipsoli 1, 2 e 3 ed i riferimenti a detti artipsoli si applipsano mthtatis mthtandis al presente artipsolo. 2. Sono considerati come: a) prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla: i) i prodotti totalmente ottenuti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla; ii) i prodotti ottenuti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i prodotti originari ai sensi del presente protocollo della Finlandia, dell'Austria, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della Comunità qualora essi siano soggetti nelle Isole Canarie o a Ceuta e a Melilla a lavorazioni o trasformazioni insufficienti previste all'articolo 5, paragrafo 3; b) prodotti originari della Finlandia: i) i prodotti totalmente ottenuti in Finlandia; ii) i prodotti ottenuti in Finlandia e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati al punto i), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari ai sensi del presente protocollo delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, dell'Austria, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera oppure della Comunità quando essi sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 3. 3. Le Isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un solo territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Finlandia" e "Isole Canarie, Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR 1 e nella casella 1 del formulario EUR 2. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR 1 e nella casella 8 del formulario EUR 2. Quando delle fatture sono redatte nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante abilitato deve fare risultare chiaramente, mediante la sigla "CCM", i prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e di Melilla. 5. I prodotti enumerati all'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa. Articolo 25 quater Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo. Articolo 25 quinquies L'articolo 23 non viene applicato negli scambi tra le Isole Canarie o Ceuta e Melilla da un lato e la Finlandia dall'altro. »
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