Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente K. TOEPFER (1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2. DECISIONE N. 3/87 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA del 23 dicembre 1987 che modifica il protocollo n. 3 al fine di determinare le modalità d'applicazione della decisione n. 3/86 alla Spagna, alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28, considerando che il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 2/86 del comitato misto CEE-Austria del 27 maggio 1986 a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee al fine di assicurare una buona applicazione del regime commerciale previsto dai protocolli risultanti da detta adesione; considerando che, per tener conto delle semplificazioni della documentazione relativa alla prova dell'origine introdotte nel protocollo n. 3 con la decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Austria del 10 dicembre 1986, è necessario modificare le disposizioni previste dal protocollo n. 3 relative all'adesione della Spagna e del Portogallo, DECIDE:
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