Art. 5 · Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

In vigore dal 18 mar 1988
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 42 e la relativa nota in calce: « 42. Regolamento (CEE) n. 727/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (42). (42) GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 64. »
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