Art. 5
In vigore dal 18 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 4.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(7) GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:722:oj#art-5