Art. 5

Art. 5

In vigore dal 18 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 4. (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (5) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16. (7) GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag. 8.
Storico versioni

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