Art. 3
In vigore dal 18 mar 1988
Ai fini della determinazione del premio da versare ad ogni beneficiario, si procede al calcolo della percentuale effettiva rappresentata dai quantitativi consegnati in esecuzione dei contratti specifici di cui all', para
grafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sul totale dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione e che danno diritto ad un aiuto alla produzione. Ai fini del calcolo del premio, all'importo totale dell'aiuto alla produzione da versare si applica la percentuale effettiva di cui sopra.
Storico versioni
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